26/12/2024
Politica

TAR-Palermo accoglie quattro ricorsi proposti da cittadini seccensi e dichiara illegittime le modifiche approvate dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente al Piano Regolatore Generale del Comune di Sciacca.

TAR-Palermo

Alcuni proprietari di terreni ricadenti nella “C.da Isabella” del Comune di Sciacca, a seguito del decreto regionale di approvazione del nuovo PRG del Comune di Sciacca che ha azzerato la vocazione edificatoria dei terreni impressa dal Comune in sede di adozione, trasformando i terreni da zona C2.2 a verde agricolo E1, proponevano ricorso innanzi al TAR Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò.

In particolare gli Avv.ti Rubino e Airò, hanno rilevato, tra l’altro, come il decreto di approvazione del PRG fosse illegittimo in quanto basato sull’illegittimo parere del Consiglio regionale dell’urbanistica (C.R.U.) che era stato reso quando ormai la maggioranza dei componenti di tale organo aveva cessato la durata del proprio mandato quadriennale.

Con sentenze del 26.02.2024, condividendo le tesi difensive degli Rubino e Airò, il TAR- Palermo ha accolto i ricorsi dei proprietari terrieri che hanno agito in giudizio, osservando che la delibera del CRU n. 197 del 29 luglio 2020 (e, a maggior ragione, la delibera n. 205 del 7ottobre 2020) è stata, infatti, adottata ben oltre la scadenza del mandato quadriennale dei componenti del C.R.U. soggetti a nomina (che costituiscono la parte maggioritaria dell’organo), con conseguente invalidità della relativa votazione che ha così rilevantemente inciso sulla disciplina urbanistica della zona C2.2.su cui ricadono i terreni dei ricorrenti. Invalidità che si riflette, poi, su tutti gli atti ad essa successivi, che sulla base di tale delibera hanno determinato l’amministrazione regionale ad approvare il P.R.G. nella versione contestata dai ricorrenti.

Pertanto il TAR Palermo, in accoglimento dei ricorsi proposti, ha annullato il decreto di approvazione del PRG, limitatamente alle posizione e ai terreni dei ricorrenti, ripristinando per i proprietari che hanno agito in giudizio la riclassificazione dei terreni da zona di verde agricolo E1 a zona edificatoria C2.2.